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venerdì 12 settembre 2014

Estetista risarcita



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Estetista risarcita

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Estetista Risarcita – DEPOSITO RICORSO PER MAXI RISARCIMENTO – l’estetista per anni non ha potuto utilizzare le proprie apparecchiature per un decreto in seguito annullato.

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Dopo anni di incertezza, mai sentenza è stata più chiara nel definire quali apparecchiature possano essere utilizzate dall’estetista: tutte le apparecchiature, senza limiti di potenza, purché ad uso estetico!
Nonostante la sentenza sia chiarissima, purtroppo, c’è chi specula ancora e continuamente sulla pelle degli estetisti, mettendo in discussione contenuto della suddetta sentenza.
A proposito di questo, vogliamo invitare alcune aziende che producono apparecchiature per il comparto estetico, a cominciare a fare ricerca e sviluppo e a produrre apparecchiature al passo con i tempi, piuttosto di dire che la Sentenza del Consiglio di Stato non è ancora definitiva, perché così non è! la sentenza del Consiglio di Stato è definitiva ed inappellabile.
Purtroppo in questi mesi ne abbiamo lette e sentite di tutti i colori. Non se ne può più di sentire alcuni pseudo venditori o titolari di aziende di apparecchiature per l’estetica che si improvvisano giuristi ed interpretatori di sentenze, che mistificano e falsano il vero contenuto della sentenza allo scopo di concludere la loro vendita del momento.
Per fortuna, non tutte le aziende sono così scorrette.
Ma ora veniamo al MAXI RISARCIMENTO DANNI che l’estetista deve avere attraverso il RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. innanzi al Tribunale di Roma.
Per chi non avesse seguito tutta la vicenda, faccio in breve excursus:
Il 4 gennaio del 1990 è stata promulgata la legge n.1 la quale disciplina l’attività di estetista, tutt’oggi in vigore, nella quale vi è l’elenco delle apparecchiature che entro centoventi giorni (dal 1990) doveva essere emanato con decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla presente legge.
Tale decreto, meglio conosciuto come “Decreto 110/2011”, anziché essere emanato dopo 120 giorni (dal 1990) è stato emanato “solo” 21 anni dopo, rendendosi così del tutto anacronistico, inutile e dannoso, visto che, nel frattempo, tutte le apparecchiature ad uso estetico, peraltro sempre utilizzate dall’estetista, sono state normate a livello europeo.
In questi 21 anni, ci sono state persone e dirigenti della pubblica amministrazione che hanno inventato favole e leggende metropolitane, che ancora oggi purtroppo circolano, asserendo che l’estetista non possa utilizzare le proprie apparecchiature (strumenti del proprio lavoro) in quanto pericolose.
La Sentenza del Consiglio di Stato, invece, ha finalmente rotto questo meccanismo ignobile, fatto di giochi d’interesse, che in tutti questi anni ha solo danneggiato l’estetista e lo sviluppo della propria professione.
Confestetica ha deciso di impugnare al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) tale decreto 110/2011, ribadendo il fatto che le apparecchiature, utilizzate fin dal 1990 dall’estetista, non sono pericolose.
In prima istanza, il TAR ha respinto il ricorso di Confestetica, ma nel grado successivo, ovvero al Consiglio di Stato, Confestetica ha visto accolte le proprie rimostranze e l’estetista italiana non ha mai avuto sentenza più chiara di questa in merito all’utilizzo delle apparecchiature.
Quindi l’estetista può utilizzare tutte le apparecchiature, senza limiti di potenza, purché ad uso estetico.
In questi ultimi anni l’estetista ha subito moltissimi danni d’immagine, danni di mancato guadagno e per l’adeguamento delle macchine che non avrebbe dovuto adeguare, danni per i leasing che ha dovuto pagare senza aver potuto utilizzare le apparecchiature, danni per non aver potuto sviluppare la propria attività inserendo le nuove tecnologie e quant’altro.
Ora siamo alla resa dei conti, Confestetica sta depositando il MAXI- RISARCIMENTO PER L’ESTETISTA:
a tale risarcimento, può partecipare ogni titolare di impresa di estetica che in questi ultimi anni ha subito i seguenti danni:
1. Mancato guadagno per non aver potuto utilizzare le nuove tecnologie a causa del decreto 110/2011
2. Pagamento di Leasing apparecchiature non utilizzate a causa del decreto 110/2011
3. Adeguamento delle apparecchiature a causa del decreto 110/2011
4. Ripristino delle apparecchiature alla funzione d’origine a causa del decreto 110/2011
Per partecipare al ricorso bisogna inviare a estetistarisarcita@gmail.com i propri dati:
Nome
Cognome
Numero di Telefono
Nome del Centro Estetico
Partita Iva
• DATI E DOCUMENTI DA RICHIEDERE AL PROPRIO COMMERCIALISTA:
1. visura della propria società o ditta individuale;
2. bilanci societari degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013;
3. certificazione attestante il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di estetista;
4. fattura di acquisto dei macchinari elettromeccanici utilizzati nella propria attività;
5. fattura di acquisto relativa ai costi sostenuti per la modifica dei macchinari in base al D.I. 110/2011;
6. fatture di vendita dei beni e servizi resi negli anni (e mesi del 2011) precedenti all’emanazione del D.I. 110/2011 (possibilmente gli stessi dei bilanci sopra citati) con macchinari inibiti dal medesimo decre-to
7. eventuali contratti di leasing o altra forma di finanziamento per l’acquisto dei macchinari inibiti dal D.I. 110/2011.
• TEMPI PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE:
in ragione di quanto sopra, ed in particolare dei termini previsti per agire in via risarcitoria, è necessa-rio che gli interessati facciano pervenire:
1. entro e non oltre il 30 settembre 2014, la procura alle liti e la lettera di incarico debitamente firmati, completa dei dati societari ed indirizzo di posta elettronica a cui saranno inviate le comunicazioni;
2. entro e non oltre il 31 ottobre 2014, i documenti anzidetti a mezzo posta elettronica ed in formato PDF, indicando nelle comunicazioni un codice progressivo che verrà assegnato loro non appena avremo l’elenco dei partecipanti (e che ovviamente sarà loro comunicato).
3. Entro la fine del mese di dicembre 2014 verrà inviata a ciascuno dei partecipanti una bozza di atto al fine di ottenere l’approvazione per il successivo deposito.
Per maggiori informazioni contattare lo Studio Legale Zunarelli e Associati di Rimini
Via Tripoli, 17
47900 Rimini
Tel.0541789031
Fax 0541901770
P.IVA 03667860401
Inviare i propri dati a estetistarisarcita@gmail.com
Nome
Cognome
Numero di Telefono
Nome del Centro Estetico
Partita Iva