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giovedì 30 agosto 2012





NORMATIVA LAMPADE ABBRONZANTI

La direttiva comunitaria IEC 60335-2-27 AMD 2


 
















Ancora il 23 luglio del 2007, veniva approvata la nuova direttiva europea che limitava l'emissione delle apparecchiature abbronzanti, intesa come la somma di UVA+UVB che un utente riceve durante la seduta, a 0.3 W/m²/nm. Da quella data in poi tutti i produttori comunitari, ma anche quelli non comunitari non potevano più commercializzare le vecchie lampade.

Ma non erano soli i commercianti ed i produttori che dovevano aggiustarsi al nuovo regolamento perché con l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2008 della modifica della Normativa Europea EN 60335-2-27, tantissimi Centri abbronzatura si sono trovati nella situazione di non poter più attivare e dover cambiare le      apparecchiature abbronzanti.
Alcuni produttori hanno trovato la soluzione che secondo loro era giusta. Sul sito che vi ho raccomandato di guardare troverete questo:


"Dal punto di vista tecnico, le modifiche da apportare ai solarium per renderli conformi alla normativa di prossima emanazione sono estremamente semplici ed immediate. A semplice esempio, un’azienda che ha commercializzato una cabina abbronzante, per esempio con 48 tubi da 2.2 % di UVB, dovrà semplicemente sostituire il tipo di tubo con un altro dalla % di UVB contenuta fina ad ottenere con lo spettroradiometro una lettura nella posizione dell’utente(UVA+UVB) di 0,3 W/mq/nn
Per i solarium ad Alta Pressione, l’"adeguamento” tecnico, quando necessario, sarà altrettanto facile e rapido. Le aziende dovranno in questo caso intervenire presso i clienti che chiederanno l’adeguamento dei propri solarium inserendo filtri appropriati ad ottenere una lettura di emissione nella posizione dell’utente non superiore a (UVA+UVB) 0,3 W/mq/nn."

Il 30 Luglio 2011 è una data molto importante per coloro che utilizzano apparecchi elettromeccanici per la propria attività estetica. A partire da questa data diventerà infatti esecutivo il Decreto del 12 Maggio 2011 n. 110, a 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla legge.
Molti proprietari di attività estetiche hanno pensato fino all’ultimo che il decreto non venisse pubblicato male informati da aziende ed agenti di settore che, in buona o cattiva fede, hanno usato il ritardo tra la firma del 12 Maggio e  la pubblicazione sulla G.U. Per dar vita a illazioni fantasiose, tipo “Non sarà mai pubblicato”, “Lo integreranno nelle nuove leggi sull’estetica…”; “E’ scaduto” ecc ecc… smentite purtroppo dai fatti.
Per tutte le attività di Estetica che hanno deciso di adeguare, dove possibile, le apparecchiature non conformi a quanto descritto nel regolamento, ora è arrivato il momento di correre.
Il testo trascritto dal Gazzetta Ufficiale dello Stato non lascia adito a molte interpretazioni. Vi proponiamo di seguito copia in PDF della documentazione originale completa:
Se, dove e come saranno effettuati eventuali controlli non credo sia molto rilevante per chi crede nella professione e vuole tutelare la propria attività. Non adeguarsi alle disposizioni del Decreto significa essere esposti ad un rischio veramente molto elevato.
Attenzione quindi ancora una volta a:
  1. Richiedere eventuali adeguamenti solo all’azienda di produzione della vostra apparecchiatura, evitando così eventuali truffe, rischi e diffide;
  2. Prima di procedere all’adeguamento richiedere l’efficienza dell’apparecchiatura una volta “adeguata”. Per alcuni modelli l’adeguamento potrebbe rendere di fatto inservibile l’apparecchiatura e quindi rivelarsi una spesa inutile;
  3. Sospendere immediatamente l’utilizzo di solarium e apparecchiature non a norma dall’entrata in vigore del Decreto. Questo punto è veramente molto importante in quanto nasce in capo al titolare del centro una responsabilità civile e penale collegata all’utilizzo improprio di apparecchiature non consentite;
  4. Diffidare da preventivi di adeguamento di apparecchiature che superino i 2000E.. Si consiglia di richiedere sempre i dettagli dell’intervento di adeguamento o le certificazioni dell’azienda che lo ha eseguito.
Per quanto riguarda i Solarium occorre ricordare che l’adeguamento, oltre ad un intervento tecnico atto a ridurre l’emissione dell’apparecchiatura al limite previsto dal Decreto, comporta:
  1. La modifica al manuale d’uso e manutenzione;
  2. La realizzazione delle informazioni necessarie da appendere in cabina;
  3. La dichiarazione dell’emissione;
  4. La nuova targa dati che attesta la modifica del modello ed il mantenimento delle sicurezze elettriche e meccaniche.

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