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martedì 20 dicembre 2011






 News – Congresso Nazionale Cidesco 26 11 2011

Intervento ing. d’Emilio sul Decreto n.110 Presidente F.A.P.I.B.

L’emanazione del Decreto n. 110 pubblicato il 15 luglio 2011 è l’adempimento dell’ art. 10 della Legge n. 1 del 1990 a regolamentazione dell’attività di estetista in Italia. 
Questa legge conteneva un elenco di apparecchiature che possono essere usate dall’estetista nello svolgimento della sua attività professionale e, con il Decreto n. 110, è stato aggiornato con l’inserimento di alcune apparecchiature che non esistevano nel 1990, ma non ha visto l’inclusione di altre apparecchiature sorte nel frattempo e ritenute oggi particolarmente importanti per il settore. 
Queste lacune stanno creando gravi problemi all’attività delle estetiste. Fortunatamente il Decreto in oggetto ha previsto anche la costituzione di una Commissione Tecnica Permanente creata con il compito di esaminare queste nuove apparecchiature e di valutare l’opportunità di aggiungerle all’elenco attuale. Tale Commissione ha anche il compito di correggere ed integrare le Schede Tecniche Informative del suddetto allegato al Decreto. 
Per la presentazione della documentazione relativa alle nuove apparecchiature auspicate, è stata costituito un Tavolo Tecnico a cui partecipano i sindacati e le associazioni di rappresentanza sia delle estetiste che dei costruttori. 
F.A.P.I.B. è l’Associazione che rappresenta i fornitori di apparecchiature per estetica ed ha sempre dato il suo supporto tecnico per la formulazione delle Schede Tecniche del Decreto ed è attualmente molto impegnata per cercare di risolvere i problemi rimasti aperti con l’emanazione del Decreto. Ad oggi si sono già svolte due riunioni, con una terza già programmata per il prossimo lunedì 28 novembre. La speranza di F.A.P.I.B., vista anche la celerità degli incontri, è che si possa arrivare presto a soluzioni positive 
La nostra associazione è consapevole del fatto che l’emanazione del Decreto abbia creato molte incertezze nel settore, ma ritiene anche che abbia consolidato molti aspetti positivi. L’elenco della legge n. 1 del 1990, aggiornata con il recente Decreto, fornisce infatti all’estetista la sicurezza circa cosa poter usare senza il rischio di incorrere in denunce da parte delle autorità di controllo e di operatori di settori collaterali. In altri Paesi europei al contrario, dove non esiste un elenco simile, le estetiste corrono sempre il rischio di essere portate in giudizio da associazioni ed operatori di altre categorie: una situazione molto incerta che pone le medesime a doversi spesso difendere per aver svolto trattamenti di loro competenza, ma non tutelati da una chiara legge in merito (quale risulta essere la nostra). Questo non può avvenire fortunatamente in Italia, grazie ad una legge che tutela l’estetista nell’applicazione di un’ampia gamma di trattamenti. 

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